Art. 13 · Forma e contenuto delle domande di assistenza

Art. 13

Forma e contenuto delle domande di assistenza

In vigore dal 16 nov 2004
1.   Le domande formulate ai sensi del presente accordo sono presentate per iscritto e sono corredate dei documenti necessari per permettere di darvi seguito. Qualora l'urgenza della situazione lo esiga, possono essere accettate anche domande orali, le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto. 2.   Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni: a) benestare formale dell'autorità richiedente; b) azione richiesta; c) oggetto e ragione della domanda; d) disposizioni legislative, regolamentari o altri strumenti giuridicamente vincolanti in causa; e) indicazioni il più possibile precise ed esaurienti sulle persone oggetto di indagine; f) sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte. 3.   Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti acclusi alla domanda di cui al paragrafo 1. 4.   Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui sopra, si può chiedere che essa venga corretta o completata; nel frattempo, possono essere disposte misure precauzionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:889:oj#art-13