Art. 12 · Assistenza spontanea

Art. 12

Assistenza spontanea

In vigore dal 16 nov 2004
Le parti contraenti si assistono reciprocamente, di propria iniziativa e conformemente alle loro disposizioni legislative, regolamentari o ad altri strumenti giuridicamente vincolanti, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare in situazioni che possano comportare un danno considerevole per l'economia, la salute pubblica, la sicurezza pubblica o altri interessi vitali dell'altra parte contraente, fornendo informazioni riguardanti: a) attività che sono o che sembrano essere contrarie alla normativa doganale e che possono essere di interesse per l'altra parte contraente; b) nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale; c) merci che risultano essere oggetto di operazioni contrarie alla normativa doganale; d) persone riguardo alle quali si può ragionevolmente ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale; e) mezzi di trasporto riguardo ai quali si può ragionevolmente ritenere che siano stati, siano, ovvero possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale.
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