Art. 9
Divulgazione volontaria
In vigore dal 2 nov 2004
1. Il Principato d’Andorra stabilisce una procedura che consenta ai beneficiari effettivi di evitare la ritenuta alla fonte di cui all', qualora il beneficiario effettivo presenti al suo agente pagatore un certificato rilasciato a suo nome dall'autorità competente del suo Stato membro di residenza a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
2. Su richiesta del beneficiario effettivo, l'autorità competente del suo Stato membro di residenza rilascia un certificato indicante:
a)
cognome, nome, indirizzo e codice fiscale o, in mancanza di tale codice, data e luogo di nascita del beneficiario effettivo;
b)
nome o denominazione e indirizzo dell'agente pagatore;
c)
numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, identificazione del titolo di credito.
Tale certificato è valido per un periodo non superiore a tre anni. Esso viene rilasciato a ogni beneficiario effettivo che ne faccia richiesta, entro due mesi dalla presentazione della richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:828:oj#art-9