Art. 8 · Ripartizione del gettito fiscale

Art. 8

Ripartizione del gettito fiscale

In vigore dal 2 nov 2004
1.   Il Principato d’Andorra trattiene il 25 % del gettito della ritenuta alla fonte di cui all' e ne trasferisce il 75 % allo Stato membro della Comunità europea in cui risiede il beneficiario effettivo. 2.   Tali trasferimenti hanno luogo, per ogni anno solare, in un'unica operazione per ciascuno Stato membro, non oltre sei mesi dalla fine dell'anno solare in cui sono stati effettuati i prelievi. Il Principato d’Andorra adotta le misure necessarie per garantire il corretto funzionamento del sistema di ripartizione del gettito fiscale.
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