Art. 6 · Definizione di pagamento di interessi

Art. 6

Definizione di pagamento di interessi

In vigore dal 2 nov 2004
1.   Ai fini del presente accordo si intendono per «pagamento di interessi»: a) gli interessi pagati, o accreditati su un conto, relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi prodotti dalle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni; le penalità di mora non costituiscono pagamenti di interessi; b) gli interessi maturati o capitalizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei crediti di cui alla lettera a); c) i redditi derivanti da pagamenti di interessi, direttamente o tramite un'entità di cui all', paragrafo 2 della direttiva, distribuiti da: i) organismi di investimento collettivo stabiliti in uno Stato membro della Comunità europea o nel Principato d’Andorra, ii) entità che beneficiano dell'opzione di cui all', paragrafo 3 della direttiva e iii) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio di cui all'; d) i redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote nei seguenti organismi ed entità, se questi investono direttamente o indirettamente tramite altri organismi di investimento collettivo o entità di cui sopra, oltre il 40 % del loro attivo in crediti di cui alla lettera a): i) organismi di investimento collettivo stabiliti in uno Stato membro della Comunità europea o nel Principato d’Andorra, ii) entità che beneficiano dell'opzione di cui all', paragrafo 3 della direttiva, iii) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio di cui all'. Tuttavia, il Principato d’Andorra è autorizzato a includere i redditi di cui alla lettera d) nella definizione del pagamento di interessi solo nella misura in cui tali redditi corrispondano a redditi che, direttamente o indirettamente, derivino da pagamenti di interessi ai sensi delle lettere a) e b). 2.   Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettere c) e d), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la proporzione del reddito derivante da pagamenti di interessi, l'importo totale del reddito viene considerato un pagamento di interessi. 3.   Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera d), allorché un agente pagatore non dispone di alcun elemento circa la percentuale dell'attivo investita in crediti, ovvero in partecipazioni o quote contemplate in detto paragrafo, tale percentuale si considera superiore al 40 %. Qualora esso non sia in grado di determinare l'importo del reddito realizzato dal beneficiario effettivo, il reddito si considera equivalente al ricavato della cessione, del rimborso o del riscatto delle partecipazioni o quote. 4.   Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettere b) e d), il Principato d’Andorra può chiedere agli agenti pagatori stabiliti sul suo territorio di annualizzare gli interessi per un periodo che non può essere superiore a un anno e di considerare gli interessi annualizzati come un pagamento di interessi anche se durante tale periodo non hanno luogo cessioni, riscatti o rimborsi. 5.   Il reddito derivante da organismi o entità che hanno investito non più del 15 % del loro attivo patrimoniale in crediti, ai sensi del paragrafo 1, lettera a), non è considerato un pagamento di interessi ai fini del paragrafo 1, lettere c) e d). 6.   Dal 1o gennaio 2011 la percentuale di cui al paragrafo 1, lettera d) e al paragrafo 3 sarà pari al 25 %. 7.   Le percentuali di cui al paragrafo 1, lettera d) e al paragrafo 5 sono determinate con riguardo alla politica in materia di investimento esposta nel regolamento o nei documenti costitutivi degli organismi o delle entità interessati e, in assenza di tale riferimento, in funzione dell'effettiva composizione dell'attivo patrimoniale di tali organismi o entità.
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