Art. 2
Definizione del beneficiario effettivo
In vigore dal 2 nov 2004
1. Ai fini del presente accordo, per «beneficiario effettivo» si intende qualsiasi persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o qualsiasi persona fisica a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi, a meno che essa dimostri di non aver percepito, o di non aver ricevuto in attribuzione, tale pagamento a proprio vantaggio, ossia quando dimostri:
a)
di agire come agente pagatore ai sensi dell'; oppure
b)
di agire per conto di una persona giuridica, di un'entità i cui profitti sono soggetti ad imposta in base ai regimi legali generali di tassazione delle imprese, di un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari stabilito in uno Stato membro della Comunità europea o nel Principato d’Andorra; oppure
c)
di agire per conto di un'altra persona fisica che è il beneficiario effettivo, comunicando all'agente pagatore l'identità di tale beneficiario effettivo a norma dell', paragrafo 1.
2. Quando un agente pagatore dispone di informazioni secondo le quali la persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi, potrebbe non essere il beneficiario effettivo, esso si adopera in modo adeguato per determinare l'identità del beneficiario effettivo, ai sensi dell', paragrafo 1. Se non è in grado di identificare il beneficiario effettivo, considera la persona fisica di cui sopra come beneficiario effettivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2004:828:oj#art-2-3