Art. 16 · Richieste e bilancio finale

Art. 16

Richieste e bilancio finale

In vigore dal 2 nov 2004
1.   La denuncia o la sospensione, totale o parziale, del presente accordo lasciano impregiudicate le richieste presentate dalle persone fisiche. 2.   In tali eventualità, il Principato d’Andorra redige un bilancio finale prima della fine del periodo di applicazione del presente accordo ed effettua un pagamento a saldo agli Stati membri della Comunità europea.
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