Art. 13 · Consultazione e riesame

Art. 13

Consultazione e riesame

In vigore dal 2 nov 2004
1.   Le parti contraenti si consultano, almeno ogni tre anni o su richiesta di una di esse, allo scopo di esaminare e, qualora lo ritengano necessario, di migliorare il funzionamento tecnico del presente accordo nonché di valutare gli sviluppi internazionali. Le consultazioni si svolgono entro un mese dalla richiesta o, in caso di urgenza, il prima possibile. Alla luce di tale valutazione, le parti contraenti possono consultarsi al fine di valutare se siano necessarie modifiche dell'accordo, tenuto conto degli sviluppi internazionali. 2.   Non appena maturata un'esperienza sufficiente nella piena applicazione dell', paragrafo 1 dell'accordo, le parti contraenti si consultano al fine di valutare se siano necessarie modifiche del presente accordo tenuto conto degli sviluppi internazionali. 3.   Ai fini delle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, le parti contraenti si informano sugli eventuali sviluppi che possono incidere sul corretto funzionamento del presente accordo, compresi anche eventuali accordi sulla stessa materia tra una delle parti contraenti e uno Stato terzo. 4.   In caso di disaccordo tra le autorità competenti del Principato d’Andorra e una o più tra le altre autorità competenti degli Stati membri della Comunità europea, a norma dell' del presente accordo, relativamente all'interpretazione o all'applicazione dello stesso, tali autorità si adoperano perché il caso possa trovare una composizione amichevole. Esse comunicano immediatamente alla Commissione delle Comunità europee e alle autorità competenti degli altri Stati membri della Comunità europea i risultati di tale consultazione. Per quanto riguarda le questioni interpretative, la Commissione può partecipare alle consultazioni su richiesta di qualsiasi autorità competente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:828:oj#art-13