Art. 12 · Scambio di informazioni su richiesta

Art. 12

Scambio di informazioni su richiesta

In vigore dal 2 nov 2004
1.   Le autorità competenti del Principato d’Andorra e degli Stati membri della Comunità europea si scambiano informazioni relative a redditi contemplati dal presente accordo nel caso di comportamenti che configurano un delitto di frode fiscale con riguardo alla legislazione dello Stato interpellato, o di violazioni analoghe. Per «violazioni analoghe» si intendono unicamente le violazioni che presentano lo stesso livello di gravità dei comportamenti che configurano il delitto di frode fiscale quale definito dalla legislazione dello Stato interpellato. Fino all'introduzione nella legislazione nazionale della nozione di delitto di frode fiscale, il Principato d’Andorra, quando è Stato interpellato, si impegna a equiparare al delitto di frode fiscale, per le finalità del primo comma, qualsivoglia comportamento ingannevole che leda gli interessi patrimoniali del fisco dello Stato richiedente e configuri, in forza delle leggi del Principato d’Andorra, un delitto di frode. Nel rispondere a una richiesta debitamente motivata, lo Stato interpellato fornisce le informazioni relative alle materie menzionate in precedenza nel presente articolo che sono oggetto o sono suscettibili di essere oggetto di indagini, in sede penale o non penale, nello Stato richiedente. 2.   Per determinare se si possono fornire informazioni in risposta a una richiesta, lo Stato interpellato applica i termini di prescrizione previsti dalla legislazione dello Stato richiedente in luogo di quelli applicabili in virtù della legge dello Stato interpellato. 3.   Lo Stato interpellato fornisce le informazioni richieste qualora lo Stato richiedente abbia un ragionevole sospetto che il comportamento in questione costituisca un delitto di frode fiscale o una violazione analoga. Allorché il Principato d’Andorra è lo Stato interpellato, la ricevibilità della richiesta dev'essere stabilita entro due mesi dall'autorità giudiziaria del Principato stesso in funzione della fondatezza delle ragioni su cui si basa la richiesta rispetto alle condizioni fissate dal presente articolo. 4.   Per lo Stato richiedente i ragionevoli motivi di sospettare siffatta violazione possono fondarsi su: a) documenti, autenticati o meno, compresi, fra gli altri, documenti aziendali, libri contabili o documentazione bancaria; b) testimonianze del contribuente; c) informazioni ottenute da persone sentite a titolo informativo, o da terzi, che risultino suffragate da fonti e/o elementi indipendenti o che appaiono comunque attendibili; oppure d) prove indiziarie circostanziate. 5.   Qualsivoglia informazione scambiata in tal modo dev'essere considerata riservata e può essere rivelata solo ai soggetti o alle autorità competenti della parte contraente, cui spetta venire a conoscenza dell'imposizione dei pagamenti di interessi citati all' vuoi a titolo della ritenuta alla fonte e dei relativi gettiti, di cui rispettivamente agli ed 8, vuoi a titolo della divulgazione volontaria, di cui all'. Tali soggetti e autorità potranno riferire le informazioni così ricevute in sede di pubblica udienza o in giudizi vertenti su tale imposizione. Le informazioni non possono essere comunicate a nessun altro soggetto o autorità, salvo previo accordo scritto dell'autorità competente della parte che ha comunicato le informazioni. 6.   Il Principato d'Andorra accetterà l'avvio di negoziati bilaterali con ciascuno degli Stati membri che lo auspichino, in vista della definizione delle singole fattispecie che ricadono nella categoria delle «violazioni analoghe» secondo le procedure in vigore in tale Stato.
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