Art. 1 · Oggetto

Art. 1

Oggetto

In vigore dal 2 nov 2004
1.   Nel quadro della cooperazione tra la Comunità europea ed il Principato d’Andorra, i redditi da risparmio, sotto forma di pagamenti di interessi effettuati nel Principato d’Andorra a favore di beneficiari effettivi, che siano persone fisiche di cui si accerti la residenza in uno Stato membro della Comunità europea secondo le procedure di cui all', sono sottoposti a una ritenuta alla fonte, prelevata dagli agenti pagatori stabiliti sul territorio del Principato d’Andorra secondo le modalità previste dall'. Tale ritenuta alla fonte è prelevata fatte salve le misure di divulgazione volontaria, ai sensi delle disposizioni enunciate dall'. Il gettito corrispondente agli importi prelevati alla fonte ai sensi degli è ripartito tra gli Stati membri della Comunità europea e il Principato d’Andorra in base alle regole fissate dall'. Per assicurare che il presente accordo equivalga alla direttiva, queste misure sono integrate dall'introduzione di regole per lo scambio di informazioni su richiesta precisate dall' e dalle procedure di consultazione e riesame descritte nell'. 2.   Le parti contraenti adottano le misure necessarie ad assicurare l'applicazione del presente accordo. Più in particolare il Principato d’Andorra adotta le misure necessarie per assicurare che gli agenti pagatori stabiliti sul suo territorio eseguano i compiti necessari per l'attuazione del presente accordo, a prescindere dal luogo di stabilimento del debitore del credito su cui maturano gli interessi, e formula espressamente le disposizioni relative alle procedure e alle sanzioni.
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