Art. 1
In vigore dal 2 nov 2004
In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, modificato dall'articolo 28 octies della stessa direttiva, la Repubblica d’Austria è autorizzata a designare debitore dell'IVA il destinatario delle cessioni di beni di cui all' della presente decisione.
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