Art. 6
In vigore dal 2 nov 2004
1. Il Tribunale della funzione pubblica si avvale dei servizi della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado. Il presidente della Corte o, se del caso, il presidente del Tribunale, stabilisce di comune accordo con il presidente del Tribunale della funzione pubblica le condizioni alle quali funzionari e altri agenti addetti alla Corte o al Tribunale possono prestare servizio presso il Tribunale della funzione pubblica onde assicurarne il funzionamento. Taluni funzionari od altri agenti dipendono dal cancelliere del Tribunale della funzione pubblica sotto l'autorità del presidente di detto Tribunale.
2. Il Tribunale della funzione pubblica nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto. Gli , quarto comma, gli dello statuto della Corte sono applicabili al cancelliere di questo Tribunale.
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