Art. 3
In vigore dal 2 nov 2004
1. La prima designazione del presidente del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea è fatta per tre anni secondo le stesse modalità seguite per i giudici, a meno che il Consiglio decida di applicare la procedura di cui all', paragrafo 1, dell'allegato I dello statuto della Corte, il cui testo figura nell'allegato della presente decisione.
2. Subito dopo che tutti i giudici del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea hanno prestato giuramento, il presidente del Consiglio procede alla designazione, per estrazione a sorte, di tre giudici del Tribunale il cui mandato, in deroga all', secondo comma, prima frase, dell'allegato I dello statuto della Corte, scade alla fine dei primi tre anni.
3. Le cause contemplate dall' dell'allegato I dello statuto della Corte, pendenti dinanzi al Tribunale di primo grado alla data di entrata in vigore di detto articolo e nelle quali la fase scritta di cui all'articolo 52 del regolamento di procedura del Tribunale non sia ancora giunta a termine, sono trasmesse al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea.
4. Sino all'entrata in vigore del suo regolamento di procedura, il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea applica mutatis mutandis il regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, ad eccezione delle disposizioni relative al giudice unico.
Storico versioni
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