Art. 2

Art. 2

In vigore dal 2 nov 2004
Il Tribunale della funzione pubblica è composto di sette giudici. Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può aumentare il numero dei giudici. I giudici sono nominati per un periodo di sei anni. I giudici uscenti possono essere nuovamente nominati. Qualsiasi vacanza sarà coperta con la nomina di un nuovo giudice per un periodo di sei anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:752:oj#art-2-5