Art. 12

Art. 12

In vigore dal 2 nov 2004
1.   L'impugnazione dinanzi al Tribunale di primo grado non ha effetto sospensivo, salvi gli articoli 242 e 243 del trattato CE e gli articoli 157 e 158 del trattato CEEA. 2.   In caso di impugnazione proposta avverso una decisione del Tribunale della funzione pubblica, il procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado consta di una fase scritta e di una fase orale. Alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura, il Tribunale di primo grado può, sentite le parti, statuire senza trattazione orale.
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