Art. 11

Art. 11

In vigore dal 2 nov 2004
1.   L'impugnazione proposta dinanzi al Tribunale di primo grado deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa può essere fondata su motivi relativi all'incompetenza del Tribunale della funzione pubblica, a vizi della procedura dinanzi a detto Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, nonché alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale della funzione pubblica. 2.   L'impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:752:oj#art-11