Art. 1

Art. 1

In vigore dal 2 nov 2004
Il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea, in seguito denominato “Tribunale della funzione pubblica”, è competente in primo grado a pronunciarsi in merito alle controversie tra le Comunità e i suoi agenti, ai sensi dell'articolo 236 del trattato CE e dell'articolo 152 del trattato CEEA, comprese le controversie tra gli organi o tra gli organismi e il loro personale, per le quali la competenza è attribuita alla Corte di giustizia.
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