Art. 2
In vigore dal 29 ott 2004
1. L’importo complessivo del contributo finanziario di cui all’ è pari a 576 549 EUR.
2. Gli importi massimi del contributo finanziario della Comunità per ciascun programma di eradicazione per anno di attuazione del programma stesso sono indicati all’allegato della presente decisione.
3. Il contributo finanziario massimo risultante per gli Stati membri in parola è il seguente:
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210 485 EUR al Belgio,
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366 064 EUR al Portogallo.
Storico versioni
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