Art. 8
In vigore dal 26 ott 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2004.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione
(1) GU L 149 del 21.6.1993, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 179 del 13.7.1994, pag. 27. Decisione modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(3) GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.
(4) GU L 220 del 17.8.1985, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/369/CE (GU L 127 del 23.5.2003, pag. 48).
ALLEGATO I
DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE
, paragrafo 1, della direttiva 93/24/CEE
Articolo 10, paragrafo 2, e articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 93/24/CEE
Vitelli
A.a)
Bovini di meno di un anno destinati ad essere macellati come vitelli.
La definizione di vitelli figura al punto A nella colonna seguente
A.
Vitelli
Animali domestici della specie bovina il cui peso vivo è inferiore o pari a 300 kg e che non hanno ancora i denti permanenti
Tori
D.
Tori
Bovini maschi non castrati non compresi in A
Buoi
E.
Buoi
Bovini maschi castrati non compresi in A
Giovenche
C.b)
ba)
Bovini femmine di due anni e più che non hanno ancora partorito
B.
Giovenche
Bovini femmine che non hanno ancora partorito non comprese in A
Giovenche da macello
C.b)
ba) 1)
Giovenche allevate per la produzione di carne
Altre Giovenche
C.b)
ba) 2)
Giovenche allevate per la riproduzione e destinate a sostituire le vacche da latte o altre vacche
Vacche
C.b)
bb)
Bovini femmine che hanno già partorito (comprese eventualmente anche le bovine di meno di due anni)
C.
Vacche
Bovini femmine che hanno già partorito
Vacche da latte
C.b)
bb) 1)
Vacche adibite esclusivamente o prevalentemente alla produzione di latte destinato al consumo umano e/o alla trasformazione in prodotti lattiero-caseari, ivi comprese le vacche da latte di riforma (che siano o no ingrassate tra la loro ultima lattazione e la macellazione)
Altre vacche
C.b)
bb) 2)
Vacche diverse dalle vacche da latte comprese, se del caso, le vacche da lavoro
ALLEGATO II
SUDDIVISIONI TERRITORIALI
Belgio
NUTS 2
Repubblica ceca
NUTS 2
Danimarca
—
Germania
NUTS 1
Estonia
NUTS 2
Grecia
NUTS 2
Spagna
NUTS 2
Francia
NUTS 2
Irlanda
NUTS 2
Italia
NUTS 2
Cipro
—
Lettonia
NUTS 3
Lituania
NUTS 2
Lussemburgo
—
Ungheria
NUTS 2
Malta
NUTS 3
Paesi Bassi
NUTS 2
Austria
NUTS 2
Polonia
NUTS 2
Portogallo
NUTS 2
Slovenia
NUTS 2
Slovacchia
NUTS 2
Finlandia
NUTS 2
Svezia
NUTS 2
Regno Unito
NUTS 1
ALLEGATO III
Classi di ampiezza degli effettivi bovini detenuti
Categorie
Numero di bovini/detentore
Detentori Numero
Animali Numero
Numero vacche da latte/detentore
Detentori Numero
Animali Numero
Numero altre vacche/detentore
Detentori Numero
Animali Numero
I
1-2 (1)
1-2 (1)
1-2 (1)
II
3-9 (1)
3-9 (1)
3-9 (1)
III
1-9
1-9
1-9
IV
10-19
10-19
10-19
V
20-29
20-29
20-29
VI
30-49
30-49
30-49
VII
50-99
50-99
50-99
VIII
100- (4)
100- (4)
100- (4)
IX
100-199 (2)
100-199 (3)
100-199 (3)
X
200-299 (2)
200-299 (3)
200-299 (3)
XI
300-499 (2)
300- (3)
300- (3)
XII
500- (2)
Totale
Totale
Totale
(1) Ripartizione facoltativa: BE, CZ, DK, NL, SE, SK.
(2) Ripartizione facoltativa: CZ, GR, LT, LU, PL, PT, SE, SI, SK.
(3) Ripartizione facoltativa: CZ, GR, FR, LT, LU, PL, PT, SE, SI, SK.
(4) Ripartizione facoltativa: MT.
ALLEGATO IV
a) Stati membri autorizzati a effettuare le indagini di maggio/giugno o novembre/dicembre in regioni selezionate, purché tali indagini riguardino almeno il 70 % del patrimonio bovino
Francia
Italia
b) Stati membri autorizzati ad effettuare solo l’indagine di novembre/dicembre
Portogallo
Grecia
Cipro
Estonia
Ungheria
Lettonia
Lituania
Malta
Slovacchia
Slovenia
c) Stati membri autorizzati ad effettuare la ripartizione regionale per i risultati definitivi dell'indagine di maggio/giugno
Belgio
Germania
Paesi Bassi
Svezia
d) Stati membri autorizzati ad effettuare la ripartizione secondo classi d'ampiezza per i risultati dell'indagine di maggio/giugno
Belgio
Danimarca
Germania
Paesi Bassi
Polonia
Svezia
Storico versioni
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