Art. 5

Art. 5

In vigore dal 26 ott 2004
Il peso morto di cui all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 93/24/CEE è il peso a freddo della carcassa di un animale macellato dopo scuoiamento, dissanguamento, eviscerazione e asportazione degli organi genitali esterni, delle estremità degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso, della testa, della coda, dei rognoni e del rispettivo grasso nonché delle mammelle.
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