Art. 2

Art. 2

In vigore dal 26 ott 2004
Le definizioni delle categorie di bovini di cui all’, paragrafo 1, all’articolo 10, paragrafo 2, e all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 93/24/CEE figurano nell’allegato I della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:761:oj#art-2