Art. 2

Art. 2

In vigore dal 26 ott 2004
Per le suddivisioni territoriali di cui all', paragrafo 1, della direttiva 93/23/CEE, gli Stati membri seguono il livello della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) come definito nell’allegato I. Gli Stati membri sono esonerati dal fornire dati per le regioni nelle quali il patrimonio suino è inferiore all’1 % del patrimonio suino nazionale.
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