Art. 5

Art. 5

In vigore dal 26 ott 2004
Il peso morto di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 93/25/CEE, è il peso a freddo del corpo dell’animale macellato dopo dissanguamento, scuoiamento, eviscerazione e previa ablazione della testa (separata a livello dell’articolazione atlanto-occipitale), delle zampe (sezionate a livello delle articolazioni carpo-metacarpali o tarso-metatarsali), della coda (sezionata tra la sesta e la settima vertebra caudale), delle mammelle e degli organi genitali. I rognoni e il relativo grasso sono inclusi nella carcassa.
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