Art. 1

Art. 1

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Azienda agricola, ai fini dell’, paragrafo 2, della direttiva 93/25/CEE è ogni unità tecnico-economica soggetta a una gestione unica e che produce prodotti agricoli. 2.   L'indagine di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 93/25/CEE verte su quanto segue: a) le aziende agricole con superficie agricola utilizzata pari o superiore a 1 ha; b) le aziende agricole con superficie agricola utilizzata inferiore a 1 ha, qualora producano in una misura determinata per la vendita oppure qualora la loro unità di produzione oltrepassi determinati limiti fisici. 3.   Gli Stati membri che intendono utilizzare una diversa soglia d’indagine s'impegnano a stabilire tale soglia in modo che vengano escluse solo le aziende più piccole che complessivamente rappresentano l’1 % o meno del reddito lordo standard totale, come definito dalla decisione 85/377/CEE della Commissione (4), dello Stato membro interessato.
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