Art. 3
In vigore dal 22 ott 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4. Decisione modificata dalla decisione 1999/837/CE (GU L 332 del 23.12.1999, pag. 1).
(2) GU L 22 del 25.1.2003, pag. 38. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/669/CE (GU L 237 del 24.3.2003, pag. 7).
(3) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 876/2004 della Commissione (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 52).
ALLEGATO
Gli allegati I e VII sono modificati come segue:
1)
L’allegato I è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO I
GLOSSARIO
NA= Numero di assegnazione (un numero assegnato arbitrariamente ad una particolare merce che figurerà in quanto tale sul certificato).
Controllo fino a destinazione= Secondo quanto stabilito al capitolo XI, punto 7, dell’allegato VIII al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
N/A= Non applicabile.
Altri prodotti= Quali definiti dall’, lettera b), della direttiva 77/99/CEE del Consiglio (2).
CSPN= Condizioni sanitarie nazionali dello Stato membro/degli Stati membri, conformemente al diritto comunitario. Nelle more dell’adozione di norme comunitarie, continuano ad applicarsi le norme nazionali, fatto salvo il rispetto delle disposizioni generali del trattato.
ELENCO DEGLI ANIMALI E DEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
SEZIONE 1
Plasma germinale e animali vivi
Prodotto (3), Specie (4)/Forma (5)
NA
Certificazione (6)
Salute animale
Salute pubblica
Condizioni aggiuntive
1.
Sperma
—
Bovini
1.1.
Documento di lavoro della Commissione
SANCO/10035/2004-Rev. 2
N/A
Cfr. nota 1
decisione 93/693/CE della Commissione
—
Ovini/caprini
1.2.
CSPN
(direttiva 92/65/CEE del Consiglio)
N/A
—
Suini
1.3.
decisione 2002/613/CE della Commissione
N/A
—
Cavalli
1.4.
decisione 96/539/CE della Commissione
N/A
—
Cervidi
1.5.
CSPN
(direttiva 92/65/CEE)
N/A
—
Cani
1.6.
CSPN
(direttiva 92/65/CEE)
N/A
2.
Embrioni (eccettuati gli embrioni micromanipolati)
—
Bovini
2.1.
decisione 92/471/CEE della Commissione
N/A
Cfr. nota 1.
decisione 92/452/CE della Commissione
—
Ovini/caprini
2.2.
CSPN
(direttiva 92/65/CEE)
N/A
—
Svini
2.3.
CSPN
(direttiva 92/65/CEE)
N/A
—
Embrioni e ovuli equini
2.4.
decisione 96/540/CE della Commissione
N/A
—
Cervidi
2.5.
CSPN
(direttiva 92/65/CEE)
N/A
—
Pollame
uova da cova come indicato nella direttiva 90/539/CEE del Consiglio
2.6.
decisione 96/482/CE della Commissione
N/A
Cfr. nota 1
—
Ratiti (uova da cova)
2.7.
decisione 2001/751/CE della Commissione
N/A
—
Uova esenti da organismi patogeni specifici
2.7.
decisione 2001/393/CE della Commissione
N/A
3.
Animali vivi
—
Bovini
3.1.
decisione 79/542/CEE del Consiglio
N/A
Cfr. nota 1
—
Ovini/caprini
3.2.
decisione 79/542/CEE
N/A
—
Suini coperti dalla direttiva 64/432/CEE
3.3.
decisione 79/542/CEE
N/A
Cfr. nota 1
—
Cervidi
3.4.
decisione 79/542/CEE
N/A
—
Equini
3.5.
—
Ammissione temporanea
3.5.A.
decisione 92/260/CEE della Commissione
N/A
Cfr. nota 1
—
Riammissione
3.5.B.
decisione 93/195/CEE della Commissione
N/A
Cfr. nota 1
—
Destinati alla macellazione
3.5.C.
decisione 93/196/CEE della Commissione
N/A
Cfr. nota 1
—
Importazione permanente di equini registrati e di equini da allevamento e da produzione
3.5.D.
decisione 93/197/CEE della Commissione
N/A
Cfr. nota 1
—
Transito
3.5.E.
decisione 94/467/CE della Commissione
N/A
Cfr. nota 1
—
Pollame secondo quando indicato nella direttiva 90/539/CEE del Consiglio
3.6.
decisione 96/482/CE della Commissione
N/A
Cfr. nota 1
—
Ratiti
3.7.
decisione 2001/751/CE della Commissione
N/A
—
Cani, gatti e furetti
3.8.
N/A
Cfr. nota 1
Commerciale
decisione 2004/595/CE della Commissione
Non commerciale
decisione 2004/203/CE della Commissione
(Documento di lavoro della Commissione SANCO/10374/2004 rev. 2)
—
Visoni e volpi
3.9.
N/A
Commerciale
CSPN
Non commerciale
CSPN
—
Lepre e conigli
3.10.
CSPN
N/A
—
Animali di acquacultura
3.11.
N/A
Pesci e gameti
decisione 2003/858/CE della Commissione
Molluschi
decisione 2004/119/CE della Commissione
—
Api vive e plasma germinale di ape
3.12.
decisione 2003/881/CE della Commissione
N/A
—
Scimmie
3.13.
CSPN
(direttiva 92/65/CEE)
N/A
—
Psitacidi e altri uccelli
3.14.
decisione 2000/666/CE della Commissione
N/A
—
Animali per i giardini zoologici e le esposizioni
3.15.
CSPN
N/A
SEZIONE 2
Carni (comprese carni fresche, carni di pollame, carni di selvaggina d’allevamento e selvatica), preparati e prodotti a della carne destinati al consumo umano
Prodotto, Specie/Forma
NA
Certificazione
Salute animale
Salute pubblica
Condizioni aggiuntive
4.
Carne
4.A.
Carne fresca secondo la definizione della direttiva del Consiglio 64/433/CEE (7) e 79/542/CEE. Comprende carne macinata e sangue, ossa e grassi non trasformati (freschi) destinati al consumo umano.
—
Ruminanti, cavalli e suini
4.A.
Allegato II
Allegato II
—
Allegato VII (per invii destinati alla Svezia o alla Finlandia)
—
Dichiarazione sulla TSE a norma del regolamento (CE) n. 999/2001
—
La carne macinata deve essere congelata
—
La carne macinata deve derivare unicamente da bovini, ovini, suini e caprini
4.B.
Carne fresca di pollame
—
Pollame
(direttiva 71/118/CEE del Consiglio) (7)
4.B.
decisione 94/984/CE della Commissione
decisione 94/984/CE della Commissione
Allegato VII (per invii destinati alla Svezia o alla Finlandia)
4.C.
Carni di selvaggina d’allevamento
—
Ruminanti, conigli e suini
4.C.1.
Allegato II
Allegato II
—
Altri mammiferi terrestri
4.C.2.
Allegato II
Allegato II
—
Selvaggina da piuma
(direttiva 91/495/CEE del Consiglio) (7)
4.C.3.
decisione 2000/585/CE della Commissione
decisione 2000/585/CE
—
Ratiti (direttiva 91/495/CEE del Consiglio) (7)
4.C.4.
decisione 2000/609/CE della Commissione
decisione 2000/609/CE
Si sta valutando una certificazione semplificata
4.D.
Carni di selvaggina selvatica
—
Ruminanti, conigli e suini
Carne fresca, escluse le frattaglie
4.D.1.
Allegato II
Allegato II
Timbro pentagonale per la selvaggina
Per via aerea o scuoiata ed eviscerata
—
Altri mammiferi terrestri selvatici
Carne fresca, escluse le frattaglie
4.D.2.
decisione 2000/585/CE della Commissione
Allegato V
Timbro pentagonale per la selvaggina
—
Selvaggina da piuma
Carne fresca, escluse le frattaglie
4.D.3.
decisione 2000/585/CE
decisione 2000/585/CE
5.
Preparati a base di carne
5.A.
Preparati a base di carne derivati dalla carne fresca
—
Ruminanti e suini
5.A.
Allegato II
Allegato II
—
Solo congelato
—
Dichiarazione aggiuntiva sulla TSE a norma del regolamento (CE) n. 999/2001
5.B.
Preparati a base di carne derivati da carne fresca di pollame
—
Pollame ai sensi della direttiva 71/118/CEE (7) del Consiglio
5.B.
decisione 2000/572/CE della Commissione
decisione 2000/572/CE della Commissione
5.C.
Preparati a base di carne derivati da carne di selvaggina di allevamento
—
Ruminanti, conigli e suini
5.C.1.
Allegato II
Allegato II
Solo congelato
—
Altri mammiferi terrestri
5.C.2.
decisione 2000/572/CE
Allegato V
Solo congelato
—
Selvaggina da piuma
(direttiva 91/494/CEE del Consiglio) (7)
5.C.3.
decisione 2000/572/CE della Commissione
decisione 2000/572/CE
—
Ratiti
(direttiva 71/118/CEE del Consiglio) (7)
5.C.4.
decisione 2000/572/CE
decisione 2000/609/CE della Commissione
decisione 2000/572/CE
5.D.
Preparati a base di carne derivati da carne di selvaggina selvatica
—
Ruminanti, conigli e suini
5.D.1.
Allegato II
Allegato II
Solo congelato
—
Altri mammiferi terrestri selvatici
5.D.2.
decisione 2000/572/CE
Allegato V
Solo congelato
—
Selvaggina da piuma
5.D.3.
decisione 2000/572/CE
decisione 2000/572/CE
6.
Prodotti a base di carne
6.A.
Prodotti a base di carne derivati da carne fresca
—
Ruminanti, equini e suini
6.A.
Allegato II
Allegato II
Dichiarazione aggiuntiva sulla TSE a norma del regolamento (CE) n. 999/2001
6.B.
Prodotti a base di carne derivati da carne fresca di pollame
—
Pollame secondo quanto stabilito dalla direttiva 71/118/CEE (7)
6.B.
decisione 97/221/CE della Commissione
decisione 97/41/CE della Commissione
6.C.
Prodotti a base di carne derivati da selvaggina di allevamento
—
Suini, cervidi e conigli
6.C.1.
Allegato II
Allegato II
—
Altri mammiferi terrestri
6.C.2.
decisione 97/221/CE
Allegato V
—
Selvaggina da piuma
6.C.3.
decisione 97/221/CE
decisione 97/41/CE
6.D.
Prodotti a base di carne derivati da selvaggina selvatica
—
Suini, cervidi e conigli
6.D.1.
Allegato II
Allegato II
—
Altri mammiferi terrestri
6.D.2.
decisione 97/221/CE
Allegato V
—
Selvaggina da piuma
6.D.3.
decisione 97/221/CE
decisione 97/41/CE
SEZIONE 3
Altri prodotti destinati al consumo umano
Prodotto, Specie/Forma
NA
Certificazione
Salute animale
Salute pubblica
Condizioni aggiuntive
7.
Prodotti destinati al consumo umano secondo la definizione della direttiva 77/99/CEE (8)
7.A.
Involucri di origine animale
Bovini, ovini, caprini e suini
7.A.
Allegato II
Allegato II
Dichiarazione aggiuntiva sulla TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001
7.B.
Ossa e prodotti a base di ossa trasformati destinati al consumo umano
Mammiferi terrestri
—
Carni fresche (Ruminanti, cavalli e suini)
—
Selvaggina di allevamento e selvatica (suini e cervidi)
7.B.1.
Allegato II
Allegato II
Timbro pentagonale (selvaggina)
Dichiarazione aggiuntiva sulla TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001
—
Altri mammiferi terrestri
7.B.2.
decisione 97/221/CE della Commissione
Allegato V
Timbro pentagonale (selvaggina)
Uccelli
—
Carni fresche di pollame
Selvaggina da piuma di allevamento e selvatica
7.B.3
decisione 97/221/CE
CSPN
7.C.
Proteine animali trasformate destinate al consumo umano
Mammiferi terrestri
—
Carni fresche (Ruminanti, cavalli e suini)
—
Selvaggina di allevamento e selvatica (suini e cervidi)
7.C.1.
Allegato II
Allegato II
Timbro pentagonale (selvaggina)
Dichiarazione aggiuntiva sulla TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001
Uccelli
—
Carne fresca di pollame
Selvaggina da piuma di allevamento e selvatica
7.C.2.
CSPN (basato sulla direttiva 92/118/CEE del Consiglio)
CSPN (basato sulla direttiva 92/118/CEE)
7.D.
Sangue e prodotti emoderivati destinati al consumo umano
Sangue e prodotti emoderivati
—
di ungulati,
—
di selvaggina di allevamento e selvatica (suini e cervidi)
7.D.1.
Allegato II
Allegato II
—
Timbro pentagonale
(per il sangue di selvaggina)
—
Dichiarazione aggiuntiva sulla TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001
Sangue di pollame
7.D.2.
decisione 94/984/CE della Commissione
decisione 94/984/CE
Sangue di selvaggina di allevamento da piuma
7.D.3.
decisione 2000/585/CE
decisione 2000/585/CE
Prodotti emoderivati
—
di pollame,
—
di selvaggina da piuma
—
di allevamento e selvatica
7.D.4.
CSPN (basato sulla direttiva 92/118/CEE)
CSPN (basato sulla direttiva 92/118/CEE)
7.E.
Strutto e grassi fusi destinati al consumo umano
Di mammiferi terrestri
—
Carni fresche (ruminanti, cavalli e suini)
—
Selvaggina di allevamento e selvatica (suini e cervidi)
7.E.1.
Allegato II
Allegato II
—
Timbro pentagonale
(strutto di selvaggina selvatica)
—
Dichiarazione aggiuntiva sulla TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001
Di selvaggina di allevamento e selvatica da piuma
7.E.2.
CSPN (basato sulla direttiva 92/118/CEE)
CSPN (basato sulla direttiva 92/118/CEE)
7.F.
Gelatine destinate al consumo umano, secondo la direttiva 92/118/CEE del Consiglio
Gelatina
7.F.1.
Nessun certificato richiesto
decisione 2000/20/CE della Commissione
Dichiarazione aggiuntiva sulla TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001
Materie prime destinate alla fabbricazione di gelatina
7.F.2.
Nessun certificato richiesto
decisione 2000/20/CE
8.
Latte e prodotti del latte destinati al consumo umano
Latte pastorizzato
—
Bovini, bufali, ovini e caprini
8.1.
decisione 2004/438/CE della Commissione
decisione 2004/438/CE
Non pastorizzato
—
Bovini, bufali, ovini e caprini
8.2.
decisione 2004/438/CE
decisione 2004/438/CE
Deve essere trattato termicamente, vale a dire a 62 °C
Latte crudo
—
Bovini, bufali, ovini e caprini
8.3.
decisione 2004/438/CE
decisione 2004/438/CE
9.
Prodotti della pesca destinati al consumo umano, esclusi gli animali vivi
Animali marini in libertà
—
Pesci a pinne
—
Uova/Lattimi
—
Molluschi
—
Echinodermi
—
Tunicati, gasteropodi e crostacei
9.1.
N/A per prodotto non vitale
Allegato V
Cfr. nota 1
Animali d’acqua dolce in libertà
—
Salmonidi
—
Uova/Lattimi
—
Gamberi
9.2.
N/A per prodotto non vitale
Allegato V
Cfr. nota 1
—
Pesci a pinna (non salmonidi)
—
Molluschi
—
Crostacei
9.3.
N/A per prodotto non vitale
Allegato V
Cfr. nota 1
Prodotti dell’acquicoltura (animali di mare di e acqua dolce in libertà-di allevamento)
—
Salmonidi
—
Uova/Lattimi
9.4.
N/A per prodotto non vitale
Allegato V
Cfr. nota 1
—
Molluschi, echinodermi, tunicati, gasteropodi e crostacei
9.5.
N/A per prodotto non vitale
Allegato V
—
Pesci da pinna (non salmonidi)
9.6.
N/A per prodotto non vitale
Allegato V
10.
Pesci, molluschi e crostacei vivi, compresi uova e gameti
Destinati al consumo umano
—
Molluschi vivi
10.1.
decisione 2003/804/CE della Commissione
Allegato V
Certificato zoosanitario richiesto in determinate condizioni
—
Echinodermi, tunicati e gasteropodi vivi
—
Crostacei vivi
10.2.
CSPN
Allegato V
—
Pesci vivi da acquacoltura
10.3.
decisione 2003/858/CE della Commissione
Allegato V
Molluschi vivi destinati alla riproduzione, all’allevamento e alla stabulazione
—
Crassostrea gigas
—
Altre specie
10.4.
decisione 2003/804/CE
N/A
Pesci vivi destinati alla riproduzione e all’allevamento
10.5.
decisione 2003/858/CE
N/A
11.
Prodotti diversi destinati al consumo umano (secondo la direttiva 92/118/CEE del Consiglio)
11.A.
Miele
11.A.
Nessun certificato richiesto
CSPN
11.B.
Cosce di rana
11.B.
Nessun certificato richiesto
Direttiva 92/118/CEE
11.C.
Lumache
11.C.
Nessun certificato richiesto
Direttiva 92/118/CEE
11.D.
Prodotti a base di uova
11.D.
Nessun certificato richiesto
decisione 97/38/CE della Commissione
SEZIONE 4
Prodotti non destinati al consumo umano
Prodotto, Specie/Forma
NA
Certificazione
Salute animale
Salute pubblica
Condizioni aggiuntive
12.
Involucri animali non destinati al consumo umano [così come definiti dal regolamento (CE) n. 1774/2002]
Bovini, ovini, caprini e suini
12.
Allegato IV
N/A
13.
Latte e prodotti del latte non destinati al consumo umano
Pastorizzati, UHT o sterilizzati (bovini, compresi bufali, ovini e caprini)
13.1.
regolamento (CE) n. 1774/2002
N/A
Colostro e latte non pastorizzati per uso farmaceutico (bovini, compresi bufali, ovini e caprini)
13.2.
regolamento (CE) n. 1774/2002
N/A
14.
Ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna), zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) non destinati ad essere utilizzati quali materie prime per mangimi, concimi organici o ammendanti
Prodotti coperti dall’allegato VIII, capitolo X, del regolamento (CE) n. 1774/2002
14.
regolamento (CE) n. 1774/2002
N/A
Dichiarazione aggiuntiva sulla TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001
15.
Proteine animali trasformate (fuse) per mangimi [così come definite dal regolamento (CE) n. 1774/2002]
Proteine animali trasformate destinate alla produzione di alimenti per animali da compagnia
15.1.
Allegato IV
N/A
Cfr. nota 1
Dichiarazione aggiuntiva sulla TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001
Proteine animali trasformate non derivate da mammiferi
—
Materiale derivante da prodotti della pesca
—
Materiale derivante da uccelli
15.2.
regolamento (CE) n. 1774/2002
N/A
Certificazione semplificata in corso di valutazione
16.
Sangue e prodotti emoderivati trasformati (escluso il siero proveniente da equini) per uso farmaceutico o tecnico [così come definiti dal regolamento (CE) n. 1774/2002]
Carne fresca
—
Bovini, ovini, caprini e suini
16.1.
Allegato IV
N/A
—
Equini e uccelli
16.2.
regolamento (CE) n. 1774/2002
N/A
17.
Strutto e grassi fusi non destinati al consumo umano, compresi gli oli di pesce
Strutto e grassi fusi non destinati al consumo umano, compresi gli oli di pesce
17.
Allegato IV
N/A
Controllo fino a destinazione del materiale di categoria 2 a fini tecnici (impianti oleochimici)
Dichiarazione aggiuntiva sulla TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001
18.
Gelatine per l’alimentazione animale o per uso tecnico [così come definite dal regolamento (CE) n. 1774/2002]
Gelatine per l’alimentazione animale o per uso tecnico
18.
Nessun certificato richiesto
CSPN
19.
Cuoi e pelli [così come definiti dal regolamento (CE) n. 1774/2002]
Ungulati
19.1.
Allegato IV
N/A
Altri mammiferi
19.2.
Allegato IV
N/A
Ratiti (struzzo, emù e nandù)
19.3.
regolamento (CE) n. 1774/2002
N/A
Certificazione semplificata in corso di valutazione
20.
Lana, fibre, peli, setole, piume e parti di piume [così come definiti dal regolamento (CE) n. 1774/2002]
Lana di pecora, peli di ruminanti, piume e parti di piume
20.1.
regolamento (CE) n. 1774/2002
N/A
Setole di maiale
20.2.
regolamento (CE) n. 1774/2002
N/A
Altri peli, piume ornamentali, piume per uso non industriale trasportarti da viaggiatori per uso privato
20.3.
regolamento (CE) n. 1774/2002
N/A
21.
Alimenti per animali da compagnia (compresi alimenti trasformati) contenenti solo materiale di categoria 3 [così come definiti dal regolamento (CE) n. 1774/2002]
Alimenti trasformati per animali da compagnia (derivati da mammiferi)
—
Recipienti ermeticamente chiusi
—
Alimenti semiumidi ed essicati per animali da compagnia
—
Articoli masticabili per cani derivanti da ungulati (esclusi gli equini)
21.1.
Allegato IV
N/A
Dichiarazione aggiuntiva sulla TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001
Alimenti trasformati per animali da compagnia (non derivanti da mammiferi)
—
Recipienti ermeticamente chiusi
—
Alimenti semiumidi ed essicati per animali da compagnia
—
Materiali derivanti da prodotti per la pesca
—
Materiali derivanti da uccelli
21.2.
Allegato IV
N/A
Dichiarazione aggiuntiva sulla TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001
Alimenti crudi per animali da compagnia per consumo diretto
21.3.
regolamento (CE) n. 1774/2002
N/A
Dichiarazione aggiuntiva sulla TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001
22.
Siero di equini [così come definito dal regolamento (CE) n. 1774/2002]
22.
regolamento (CE) n. 1774/2002
N/A
23.
Altre materie prime destinate alla fabbricazione di alimenti per animali, per usi farmaceutici o tecnici: solo materiale della categoria 3 conformemente al regolamento (CE) n. 1774/2002
Per l’alimentazione animale
Bovini, ovini, caprini, suini, equini e selvaggina di allevamento (cinghiali e cervididi), selvaggina selvatica (cinghiali e cervididi)
23.1.
Allegato IV
N/A
Controllo fino a destinazione
Dichiarazione aggiuntiva sulla TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001
Per uso farmaceutico o tecnico
Bovini, ovini, caprini, suini, equini e selvaggina di allevamento (cinghiali e cervididi), selvaggina selvatica (cinghiali e cervididi)
23.2.
Allegato IV
N/A
Altre specie
23.3.
regolamento (CE) n. 1774/2002
N/A
24.
Prodotti dell’apicoltura non destinati al consumo umano [così come definiti dal regolamento (CE) n. 1774/2002]
24.
regolamento (CE) n. 1774/2002
N/A
25.
Trofei di caccia
Ungulati
Uccelli
25.
regolamento (CE) n. 1774/2002
N/A
26.
Letame [così come definito dal regolamento (CE) n. 1774/2002]
26.
regolamento (CE) n. 1774/2002
N/A
Dichiarazione aggiuntiva sulla TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001».
2)
L’allegato VII è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO VII
Garanzie supplementari relative agli animali vivi e ai prodotti di origine animale previste all’allegato V della decisione 97/132/CE del Consiglio
Il certificato o i certificati sanitari per gli animali vivi e i prodotti di origine animale elencati nel presente allegato recano un’apposita dichiarazione prescritta dalla pertinente legislazione se sono importati per essere spediti in Svezia o in Finlandia:
Animali vivi e prodotti di origine animale
Dichiarazione
Pollame vivo
—
Pollame vivo destinato alla macellazione
Allegato A della decisione 95/410/CE del Consiglio
—
Pollame da riproduzione
Allegato II della decisione 2003/644/CE della Commissione
—
Pulcini di un giorno
Allegato III della decisione 2003/644/CE
—
Galline ovaiole
Allegato II della decisione 2004/235/CE della Commissione
Carni fresche: carni di vitello, di manzo e di maiale, escluse le carni fresche destinate alla pastorizzazione o alla sterilizzazione, o a un trattamento avente un effetto equivalente
“Le carni fresche sono state sottoposte ad un’analisi microbiologica per l’individuazione delle salmonelle, come previsto dalla decisione 95/409/CE, tramite campionatura nello stabilimento di origine di queste carni”
Carni fresche di pollame
“Le carni fresche sono state sottoposte ad un’analisi microbiologica per l’individuazione delle salmonelle, come previsto dalla decisione 95/411/CE, tramite campionatura nello stabilimento di origine di queste carni”
Uova da tavola destinate al consumo umano
Decisione 95/168/CE della Commissione».
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(2) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.
(3) La presente tabella deve essere letta in collegamento con l’allegato V dell’accordo tenendo conto in particolare delle condizioni specifiche che vi sono indicate, allegato alla decisione 97/132/CE del Consiglio.
(4) Nel caso di animali vivi.
(5) Stato nel quale il prodotto è introdotto (presentazione).
(6) I riferimenti agli atti legislativi comprendono tutte le successive modifiche.
(7) Sostituita a partire dal 1o gennaio 2006 dai regolamenti (CE) n. 853/2004 e 854/2004.
(8) Sostituita a partire dal 1o gennaio 2006 dai regolamenti (CE) n. 853/2004 e 854/2004.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:784:oj#art-3