Art. 2
In vigore dal 22 ott 2004
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).
(2) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/99/CE (GU L 309 del 6.10.2004, pag. 6).
(3) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/95/CE (GU L 301 del 28.9.2004, pag. 42).
(4) GU L 244 del 14.9.2001, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 50).
(5) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 58.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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