Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 ott 2004
La Repubblica federale di Germania si astiene dall’adottare il suo progetto di regolamento che modifica il regolamento sui limiti massimi di residui al fine di aggiungervi disposizioni specifiche di etichettatura obbligatoria per la frutta, gli ortaggi e le patate sottoposti, dopo la raccolta, a un trattamento con sostanze fitosanitarie volto a permetterne la conservazione.
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