Art. 3
In vigore dal 22 ott 2004
1. L’autorità competente può riconoscere riserve naturali ai fini della presente decisione, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a)
la riserva naturale è un’azienda in cui gli animali sono allevati principalmente ai fini di protezione della natura e di salvaguardia paesistica;
b)
la riserva naturale copre una superficie di almeno 100 ha;
c)
la densità effettiva del bestiame è inferiore a 0,5 animali di più di dodici mesi per ettaro su base media annua;
d)
l’allevamento è praticato in regime totalmente estensivo e i vitelli restano accanto alle madri.
2. La qualifica di un’azienda come riserva naturale riconosciuta che gode di una proroga per l’apposizione dei marchi auricolari è indicata chiaramente nell’archivio della base di dati informatizzata relativa ai bovini.
3. L’autorità competente comunica alla Commissione l’elenco delle riserve naturali riconosciute conformemente al paragrafo 1.
Storico versioni
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