Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 ott 2004
I Paesi Bassi possono prorogare di dodici mesi il periodo massimo previsto a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1760/2000 per l’apposizione dei marchi auricolari ai vitelli allevati in alcune riserve naturali, purché siano rispettate le condizioni stabilite dalla presente decisione. Tale proroga non deve influire sulla qualità delle informazioni trasmesse dalla base di dati informatizzata relativa ai bovini.
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