Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 ott 2004
Facendo seguito alle raccomandazioni espresse dal comitato di gestione misto, istituito conformemente alle disposizioni dell'articolo 16 dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, sono approvate a nome della Comunità europea le modifiche dell'allegato V. Il testo di uno scambio di lettere che fa parte dell'accordo con la Nuova Zelanda, ivi compresi gli emendamenti dell'allegato V dell'accordo, è allegato alla presente decisione.
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