Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 ott 2004
In deroga all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE, le imprese autorizzate ad applicare il regime derogativo sono debitrici dell’imposta sulle cessioni di beni ai consumatori finali effettuate dai rivenditori.
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