Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 ott 2004
1.   La Germania sopprime gli aiuti di cui all', paragrafi 1 e 2 entro il 31 dicembre 2004. 2.   La Germania prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dall’impresa beneficiaria gli aiuti di cui all', paragrafi 1 e 2, già posti illegalmente a sua disposizione. Gli aiuti da recuperare in conformità dell’, paragrafi 1 e 2 sono i seguenti: a) per il periodo dal 1o gennaio 1992 al 31 dicembre 2003, l’importo indicato all’, paragrafo 3; b) per il periodo dal 1o gennaio 2004 al momento della soppressione degli aiuti, un importo determinato sulla base dei metodi di calcolo di cui all’, paragrafi 1 e 2.
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