Art. 5

Art. 5

In vigore dal 20 ott 2004
La Francia informa la Commissione, entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, circa le misure che intende adottare per conformarsi agli .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:367:oj#art-5