Art. 3

Art. 3

In vigore dal 20 ott 2004
1.   Il Regno di Spagna adotta tutti i provvedimenti necessari per ottenere la restituzione degli aiuti di cui all’, paragrafo 2, messi illegittimamente a disposizione del beneficiario. 2.   Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno, a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L'importo da recuperare comprende gli interessi composti, che decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data del recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.
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