Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 ott 2004
1.   I contributi devono iscriversi nel quadro di una politica di sviluppo dell’aeroporto di Gerona. 2.   Tutti i contributi devono essere limitati nel tempo e la durata non può superare i cinque anni dall'avvio del nuovo collegamento. 3.   Detti contributi non possono essere versati se gli aiuti sono destinati ad aiutare un nuovo entrante ad attivare un collegamento su una rotta già esistente e a entrare in concorrenza diretta con la compagnia che già opera in condizioni simili su quella determinata rotta in partenza dall’aeroporto di Gerona. 4.   I contributi devono essere giustificati mediante un piano di sviluppo definito da Intermed e preventivamente convalidato dalle autorità competenti per la linea interessata. Il piano deve precisare i costi sostenuti e ammissibili, che devono riguardare direttamente la promozione della linea al fine di renderla redditizia senza aiuti alla scadenza del contratto tra il Governo autonomo di Catalogna, il Consiglio generale di Gerona, la Camera di commercio e dell’industria di Gerona e Intermed. 5.   I costi ammissibili, direttamente legati all’avviamento, devono soddisfare le seguenti condizioni: a) coprire i costi supplementari di avviamento che il vettore aereo non deve sostenere a regime e che necessitano di un contributo pubblico per ripartire il rischio di un'assenza di redditività legato alla fase di avviamento; b) al contrario, non coprire i normali costi operativi (locazione o ammortamento degli aerei, carburante, personale di volo, servizi di catering). Se necessario le autorità competenti potranno essere assistite da un revisore contabile indipendente. 6.   L’insieme degli aiuti a favore di un nuovo collegamento aereo non deve superare il 50 % dei costi di avviamento e di pubblicità in relazione alla destinazione. Analogamente, i contributi versati per una destinazione non possono superare il 50 % dei costi effettivi di tale destinazione. 7.   Intermed dovrà rimborsare i contributi versati dal Governo autonomo di Catalogna, dal Consiglio generale di Gerona e dalla Camera di commercio e dell’industria di Gerona che al termine del periodo di avviamento previsto dal contratto non soddisfano i criteri stabiliti. 8.   La Spagna dovrà istituire un regime di aiuti non discriminatorio e trasparente per assicurare la parità di trattamento delle compagnie aeree intenzionate a sviluppare nuovi servizi di trasporto aereo in partenza dall'aeroporto di Gerona, secondo i criteri obiettivi stabiliti nella presente decisione.
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