Art. 5

Art. 5

In vigore dal 20 ott 2004
1.   L’Italia adotta tutte le misure necessarie per recuperare presso i beneficiari gli aiuti di cui all’. 2.   L’Italia sospende tutti i versamenti di aiuti a partire dalla data di notifica della presente decisione. 3.   Il recupero è effettuato senza indugio secondo le procedure del diritto nazionale, purché queste permettano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. 4.   Gli aiuti da recuperare sono maggiorati degli interessi maturati a partire dalla data in cui sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero effettivo. 5.   Gli interessi sono calcolati in base delle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004. 6.   L’Italia ingiunge a tutti i beneficiari degli aiuti di cui all’ di rimborsare, entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, gli aiuti illegalmente concessi maggiorati degli interessi.
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