Art. 1
In vigore dal 20 ott 2004
Il regime di aiuti di Stato a favore delle imprese che abbiano realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, di cui all’articolo 5 sexies del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con legge 21 febbraio 2003, n. 27, che proroga per determinate imprese i benefici previsti dall’, primo comma, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, al quale l’Italia ha dato illegalmente esecuzione in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, è incompatibile con il mercato comune, fatte salve le disposizioni dell’.
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