Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 ott 2004
Qualora ad Hellenic Shipyards AE sia stato versato un aiuto di Stato in base alle disposizioni di cui all’ della presente decisione, la Grecia adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare l’aiuto. In tal caso, il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto nazionale sempreché queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione. Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui l’aiuto è stato posto a disposizione del beneficiario fino a quella del suo effettivo recupero. Gli interessi saranno calcolati conformemente alle disposizioni di cui al capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (17). La Grecia pone fine alla misura di aiuto e cancella tutti i pagamenti di aiuti in sospeso a decorrere dalla data di notificazione della presente decisione.
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