Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 ott 2004
Il periodo durante il quale la Bulgaria può eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio, concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 viene prorogato di altri otto anni a decorrere dal 1o gennaio 1998 oppure, se precedente, fino alla data di adesione della Bulgaria all'Unione europea, ai sensi dall' del protocollo aggiuntivo. Fatto a Lussemburgo, addì 18 ottobre 2004. Per il Consiglio Il presidente C. VEERMAN (1)  GU L 358 del 31.12.1994, pag. 3.
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