Art. 1
In vigore dal 18 ott 2004
Il programma di ristrutturazione e i piani aziendali che la Bulgaria ha presentato alla Commissione ai sensi dell' del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:746:oj#art-1