Art. 4

Art. 4

In vigore dal 15 ott 2004
Il mandato dei membri del Forum è di tre anni, rinnovabile. Al termine del triennio, i membri restano in carica fino alla loro sostituzione o al rinnnovo del mandato. In caso di dimissioni o decesso in corso di mandato, la Commissione nomina un nuovo membro conformemente all’.
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