Art. 1

Art. 1

In vigore dal 14 ott 2004
La Spagna vieta la spedizione di animali vivi delle specie sensibili alla bluetongue, del loro sperma e dei loro embrioni ed ovuli a partire dal territorio delle comarcas specificate nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:697:oj#art-1