Art. 3

Art. 3

In vigore dal 14 ott 2004
1.   I programmi per l'eradicazione della scrapie elencati all'allegato III possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 2005. 2.   Per ciascun programma di cui al paragrafo 1, l'aliquota e l'importo massimo proposti del contributo finanziario della Comunità sono fissati nell'allegato III.
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