Art. 10 · Informazione, sensibilizzazione ed educazione del pubblico

Art. 10

Informazione, sensibilizzazione ed educazione del pubblico

In vigore dal 14 ott 2004
Informazione, sensibilizzazione ed educazione del pubblico 1.   Ciascuna parte promuove e facilita, nella misura delle sue possibilità: a) la sensibilizzazione dei propri responsabili politici e decisionali nei confronti degli inquinanti organici persistenti; b) la diffusione al pubblico di tutte le informazioni disponibili sugli inquinanti organici persistenti, tenendo conto dell', paragrafo 5; c) l'elaborazione e l'attuazione di programmi di educazione e di sensibilizzazione del pubblico sugli inquinanti organici persistenti, sui loro effetti sulla salute e sull'ambiente e sulle loro alternative, rivolti in particolare alle donne, ai bambini e alle persone meno istruite; d) la partecipazione del pubblico alla considerazione delle questioni riguardanti gli inquinanti organici persistenti e i loro effetti sulla salute e sull'ambiente e alla definizione di risposte adeguate, compresa la possibilità di apportare contributi a livello nazionale in relazione all'attuazione della presente convenzione; e) la formazione dei lavoratori, degli scienziati, degli educatori e del personale tecnico e dirigente; f) l'elaborazione e lo scambio di materiale educativo e di sensibilizzazione del pubblico a livello nazionale e internazionale; g) l'elaborazione e l'attuazione di programmi di educazione e formazione a livello nazionale e internazionale. 2.   Nella misura delle sue possibilità, ciascuna parte garantisce l'accesso della popolazione alle informazioni pubbliche di cui al paragrafo 1 e l'aggiornamento di tali informazioni. 3.   Nella misura delle sue possibilità, ciascuna parte incoraggia l'industria e gli utilizzatori professionali a promuovere e a facilitare la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1 a livello nazionale e, ove opportuno, a livello subregionale, regionale e mondiale. 4.   Per fornire informazioni sugli inquinanti organici persistenti e sulle loro alternative, le parti possono ricorrere a schede tecniche di sicurezza, rapporti, mezzi di comunicazione di massa ed altri mezzi di comunicazione e istituire centri di informazione a livello nazionale e regionale. 5.   Ciascuna parte esamina con attenzione la possibilità di sviluppare meccanismi, quali registri delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti, per la raccolta e la diffusione di informazioni sulle stime delle quantità di sostanze chimiche di cui all'allegato A, B o C emesse o smaltite ogni anno.
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