Art. 3

Art. 3

In vigore dal 11 ott 2004
Il protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 1o maggio 2004. Fatto a Lussemburgo, addì 11 ottobre 2004. Per il Consiglio Il presidente B. R.BOT (1)  GU L 330 del 14.12.2001, pag. 3. PROTOCOLLO all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la comunità europea, da una parte, e la repubblica di croazia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della repubblica ceca, della repubblica di estonia, della repubblica di cipro, della repubblica di ungheria, della repubblica di lettonia, della repubblica di lituania, della repubblica di malta, della repubblica di polonia, della repubblica di slovenia e della repubblica slovacca all'unione europea LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «la Comunità», da una parte, e LA REPUBBLICA DI CROAZIA, in appresso denominata «la Croazia», dall'altra, vista l'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (in appresso denominati «i nuovi Stati membri») all'Unione europea in data 1o maggio 2004, considerando quanto segue: (1) L'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra (in appresso denominato «l’accordo interinale») è entrato in vigore il 1o marzo 2002. (2) Il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (in appresso denominato «il trattato di adesione») è stato firmato ad Atene il 16 aprile 2003. (3) Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, dell’accordo interinale, si sono svolte consultazioni onde tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della Croazia sanciti nell’accordo stesso, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ADEGUAMENTI DEL TESTO DELL’ACCORDO INTERINALE COMPRESI I RELATIVI ALLEGATI E PROTOCOLLI SEZIONE I PRODOTTI AGRICOLI
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