Art. 2
Spese ammissibili
In vigore dal 7 ott 2004
1. Possono beneficiare di una partecipazione finanziaria della Comunità a titolo della presente decisione le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione a bordo dei pescherecci comunitari di dispositivi elettronici di localizzazione che consentano ad un centro di controllo per la pesca di sorvegliare a distanza le navi mediante un sistema di controllo dei pescherecci.
2. I dispositivi di cui al paragrafo 1 sono conformi ai requisiti stabiliti nel regolamento (CE) n. 2244/2003.
3. Possono beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunità soltanto le spese sostenute nel quadro dei singoli programmi nazionali di controllo delle attività di pesca.
Storico versioni
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