Art. 1

Art. 1

In vigore dal 4 ott 2004
1.1.   I limiti quantitativi per il 2004 di cui all’allegato II dell’accordo sono aumentati come stabilito nell’accluso allegato I del presente accordo. 1.2.   Le parti convengono che le esportazioni della Repubblica di Kazakistan verso la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia dei prodotti di cui all’allegato I dell’accordo, spediti anteriormente al 1o maggio 2004, non vengono detratte dai limiti quantitativi di cui all'allegato II dell'accordo. 1.3.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1.2, tali spedizioni si considerano effettuate alla data in cui i prodotti sono caricati, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto, come risulta dalla polizza di carico o da altro documento di trasporto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:814:oj#art-1-2