Art. 2

Art. 2

In vigore dal 4 ott 2004
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine di esprimere l'assenso della Comunità ad esservi vincolata. Fatto a Lussemburgo, addì 4 ottobre 2004. Per il Consiglio Il presidente A. J. DE GEUS (1)  Parere espresso il 16 dicembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2)  GU L 284 del 22.10.1998, pag. 35. ACCORDO che rinnova l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America LA COMUNITÀ EUROPEA , in appresso denominata «Comunità», da una parte, e IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA, dall'altra, in appresso denominate «le parti», CONSIDERANDO l'importanza che riveste la ricerca scientifica e tecnologica per il loro sviluppo economico e sociale; RICONOSCENDO che la Comunità e gli Stati Uniti d'America svolgono al momento attività di ricerca e sviluppo tecnologico in vari settori di interesse comune e che la partecipazione reciproca a tali attività può fornire vantaggi reciproci; VISTO l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Washington il 5 dicembre 1997 e che scadrà il 13 ottobre 2003; DESIDERANDO portare avanti la cooperazione in materia di ricerca scientifica e tecnologica nel quadro ufficiale stabilito dal suddetto accordo, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
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