Art. 2
In vigore dal 4 ott 2004
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine di esprimere l'assenso della Comunità ad esservi vincolata.
Fatto a Lussemburgo, addì 4 ottobre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
A. J. DE GEUS
(1) Parere espresso il 16 dicembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 284 del 22.10.1998, pag. 35.
ACCORDO
che rinnova l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America
LA COMUNITÀ EUROPEA , in appresso denominata «Comunità»,
da una parte, e
IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA,
dall'altra,
in appresso denominate «le parti»,
CONSIDERANDO l'importanza che riveste la ricerca scientifica e tecnologica per il loro sviluppo economico e sociale;
RICONOSCENDO che la Comunità e gli Stati Uniti d'America svolgono al momento attività di ricerca e sviluppo tecnologico in vari settori di interesse comune e che la partecipazione reciproca a tali attività può fornire vantaggi reciproci;
VISTO l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Washington il 5 dicembre 1997 e che scadrà il 13 ottobre 2003;
DESIDERANDO portare avanti la cooperazione in materia di ricerca scientifica e tecnologica nel quadro ufficiale stabilito dal suddetto accordo,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:756:oj#art-2