Art. 4
In vigore dal 4 ott 2004
Il comitato può commissionare lo studio di questioni specifiche ai propri membri supplenti, oppure può istituire a tal fine gruppi di lavoro. In tali casi la presidenza è assunta o da un membro titolare o da un membro supplente del comitato o da un funzionario della Commissione nominato dal comitato.
I gruppi di lavoro possono far ricorso all'aiuto di esperti.
Storico versioni
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