Art. 2

Art. 2

In vigore dal 4 ott 2004
1.   Il comitato è composto da due rappresentanti designati da ciascuno Stato membro e da due rappresentanti della Commissione. I rappresentanti possono essere assistiti da due sostituti. Gli Stati membri e la Commissione si adoperano al massimo per raggiungere l'equilibrio tra i generi nella composizione delle delegazioni. 2.   Il comitato può far ricorso ad esperti esterni qualora ciò risulti necessario per lo svolgimento dei lavori. 3.   Il comitato stabilisce contatti con rappresentanti dei paesi candidati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:689:oj#art-2